In caso di applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, la quale ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento previsti dall'articolo 27 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonche' con le misure penali di comunita' previste dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Testo vigente dal 25 luglio 2026

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