Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:

  • a)il trasferimento immediato in luoghi protetti;
  • b)l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;
  • c)il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 e' data comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati.

Testo vigente dal 25 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-17;131~art3 · fonte del testo

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