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Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

Testo in vigore dal 21 giugno 1988 al 27 settembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-06-02;218~art6 · fonte del testo

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