Art. 28 — Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione

Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonche' per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformita' delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 2 luglio 2003, n. 183

1

Il Decreto 2 luglio 2003, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e' ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonche' motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita."

Testo vigente dal 22 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2002 al 22 luglio 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 2 luglio 2003, n. 183

    Il Decreto 2 luglio 2003, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e' ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonche' motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art28 · fonte del testo

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