Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1975 al 11 gennaio 2000. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutti coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico dovranno denunciare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o dall'inizio della loro attivita' al Ministero per i beni culturali e ambientali dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori. I titolari delle imprese tengono un registro di entrata e di uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli eventuali acquirenti; semestralmente copia di tale registro e' consegnata alla soprintendenza alle gallerie, o a monumenti e gallerie e alle antichita' competenti per territorio. Chiunque esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato la denuncia anzidetta, e' punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art10 · fonte del testo
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