Art. 5-bis — Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato

E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che e' determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e' attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

  • a)al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
  • b)ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
  • c)ai genitori;
  • d)a fratelli e sorelle se conviventi a carico;
  • e)a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
  • f)al convivente more uxorio. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo vigente dal 21 agosto 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art5bis · fonte del testo

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