Art. 13 — Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale

All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "alternative terapeutiche" sono aggiunte le seguenti: "; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'". All'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro» e all'articolo 148, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7». PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 2019, N. 60. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, sono istituite, a supporto ((...)) dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2018 e per l'anno 2019».

Testo vigente dal 28 dicembre 2022

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2019 al 28 dicembre 2022. 6 parole tolte.

tolto: 01.All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, … in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'"aggiunto: . All'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. … seguenti: «commi 6 e 7». PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 2019, N. 60. tolto: 1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, sono istituite, a supporto tolto: del direttore generaleaggiunto: ... dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo … l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente commaaggiunto: . All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;35~art13 · fonte del testo

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