Art. 20 — Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro

L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi ((...)), sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A tal fine e' istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ((limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna e' dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributi e' calcolato sulla differenza)).

Testo vigente dal 19 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1994 al 19 ottobre 1995. 31 parole tolte, 45 parole aggiunte.

… dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi tolto: per il 1995aggiunto: ..., sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di … settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, tolto: con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, e' stabilita la misura con la quale, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento tolto: predetto aggiunto: con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPSaggiunto: , nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna e' dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributi e' calcolato sulla differenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art20 · fonte del testo

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