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[1]Con declaratoria del Tribunale supremo militare, su richiesta dell'interessato, anche le rendite assicurate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ridotte per gli ufficiali menzionati nell'articolo precedente, alla misura stabilita dal medesimo articolo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 6 giugno 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
