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Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni, i capitani con trattamento economico di primo capitano, ai sensi dell'art. 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899, debbono comprovare di possedere - a prescindere dallo stipendio del proprio grado e delle relative indennita' di qualsiasi natura - una rendita lorda annua di L. 1050, assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul Debito pubblico consolidato o sopra beni immobili ovvero su titoli garantiti dallo Stato.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
