I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o dell'imprenditore, ad una indennita' straordinaria di L. 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e di L. 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba.

Testo vigente dal 3 luglio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-09;391~artunico · fonte del testo

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