Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il pagamento delle rate di interessi sugli assegni provvisori, o dichiarati o considerati tali, rimane sospeso fino a quando non sia eseguita la riunione di due o piu' di essi, in modo da formare titoli di debito pubblico di capitale nominale pari a lire cinquemila o multiplo di tale cifra, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art9 · fonte del testo

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