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I titoli al portatore dei prestiti consolidati vigenti e del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 possono essere del capitale nominale di lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000; 100.000, 500.000 e 1.000.000. I segni caratteristici dei nuovi tagli di titoli al portatore, nonche' quelli degli assegni provvisori previsti dalla presente legge, saranno fissati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art12 · fonte del testo

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