Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Salva restando la disposizione dell'art. 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi. I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite. E' abrogato l'art. 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art1 · fonte del testo

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