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Agli affetti da tubercolosi durante il ricovero in luogo di cura compete un assegno giornaliero di lire 250, oltre una maggiorazione per i familiari a carico di cui al successivo articolo 3 nella misura di lire 180 per ciascun figlio o persona ad esso equiparata e per ciascun fratello o sorella, di lire 150 per il coniuge e di lire 90 per ciascun genitore o persona ad esso equiparata. Quando l'assistito e' il capo famiglia l'assegno e' corrisposto a lui direttamente per una meta' e l'altra meta', insieme alla maggiorazione, e' corrisposta a una persona di famiglia, per cui sussiste il diritto alla maggiorazione, delegata dall'assistito. Ai tubercolotici che usufruiscano dell'assegno giornaliero previsto dal primo comma nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto altresi' un assegno speciale per le feste natalizie nella misura di lire 10.000 per ogni ricoverato.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-01-11;1~art2 · fonte del testo

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