Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1965 al 1 marzo 1968. Leggi il testo vigente →

L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della presente legge non e' cumulabile con l'aumento del 45 per cento concesso, con la stessa decorrenza 1 luglio 1963, alle categorie di pensionati di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 356;.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 maggio 1965, n. 583

3

La L. 26 maggio 1965, n. 583 ha disposto (con l'art. 2) che "L'articolo 6 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi nel senso che l'aumento del 45 per cento in esso richiamato non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni."

Testo in vigore dal 23 giugno 1965 al 1 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 1963 al 23 giugno 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 maggio 1965, n. 583

    La L. 26 maggio 1965, n. 583 ha disposto (con l'art. 2) che "L'articolo 6 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi nel senso che l'aumento del 45 per cento in esso richiamato non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-09-27;1315~art6 · fonte del testo

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