Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedenti articoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paglie o retribuzioni vigenti anteriormente al 1 luglio 1949, e' concesso un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilita', nella seguente misura: 50 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51; 40 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52; 30 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53; 20 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considera l'importo netto della pensione o dell'assegno diretto, o vedovile nel caso di decesso della vedova pensionata, quale risulta dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4. L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia gia' stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilita' della pensione o dell'assegno.

Testo vigente dal 14 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;307~art7 · fonte del testo

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