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Miscellanea
Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza
Legge 4 maggio 1951, n. 307
- Aggiornato al
- 14 maggio 1951
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4 - dirette o di…
- Art. 2L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3…
- Art. 3Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30…
- Art. 4Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle…
- Art. 5Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto…
- Art. 6Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a…
- Art. 7Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedenti articoli 1 e…
- Art. 8Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilita', liquidate ai medici condotti su…
- Art. 9Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in sei…
- Art. 10La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella…
