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Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, che, per l'esercizio finanziario 1907-908 ascendono a L. 125,000, sara' provveduto, anno per anno, con lo stanziamento di apposite somme nel bilancio della marina, in eccedenza alle spese effettive consolidate.
Testo in vigore dal 18 luglio 1907 al 18 luglio 1908
