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((I tenenti di vascello ed i capitani di altri corpi militari della R. marina che abbiano almeno cinque anni di grado e quindici di anzianita' di ufficiale in servizio attivo permanente assumono rispettivamente la denominazione di primo tenente di vascello di primo capitano, eccezione fatta per i capitani del corpo Reale equipaggi; pero' i Capitani macchinisti non recitatati, fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumeranno la stessa qualifica, quando, avendo non meno di quarantadue anni di eta', compiano tre anni di grado)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1922 al 1 aprile 1923
