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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1930, la riduzione di cui all'art. 44 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, sulle quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza prima della data di attuazione del suddetto Regio decreto-legge e' stabilita nelle seguenti misure:
[2]40 per cento per gli iscritti che alla data predetta avevano non piu' di dieci anni compiuti di servizio utile;
[3]35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di dieci anni e non piu' di venti compiuti di servizio utile;
[4]30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di venti anni e non piu' di trenta compiuti di servizio utile;
[5]25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di trenta anni compiuti di servizio utile.
[6]Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennita'.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009
