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[1]Nella prima attuazione della presente legge e' consentito il passaggio di impiegati civili tecnici dall'una all'altra categoria.
[2]I passaggi di cui sopra verranno effettuati prima di far luogo alle promozioni derivanti dal nuovo organico, e gli impiegati prenderanno, nella categoria cui vengono trasferiti, la sede rispettivamente dovuta alla loro anzianita'.
Testo in vigore dal 14 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
