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Le promozioni per anzianita' derivanti dalla prima applicazione della presente legge saranno conseguite dagli impiegati, anche se non siano trascorsi i prescritti due anni dall'ultima promozione; coloro pero' che venissero avvantaggiati dal beneficio di due promozioni per anzianita' non possono conseguire la seconda se non dopo trascorso un anno dalla decorrenza della prima.
Testo in vigore dal 14 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
