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[1]La presente legge entrera' in vigore dal 1° luglio 1908 e gli aumenti derivanti dalle variazioni introdotte negli stipendi assegnati ai vari gradi e classi avranno effetto per meta' dalla data suddetta e per l'intero dal l° luglio 1909.
[2]Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 50,000 da inscriversi in aumento alla somma complessiva di spese consolidate per il bilancio della marina nella misura che sara' riconosciuta necessaria ai sensi del precedente comma.
Testo in vigore dal 14 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
