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L'avanzamento del personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e delle Direzioni d'artiglieria ed armamenti ha luogo per categoria; nessun impiegato civile tecnico delle dette Direzioni puo', mediante promozione o altrimenti, occupare posti vacanti in altre categorie.
Testo in vigore dal 14 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
