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[1]Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali della R. marina dalla presente legge, saranno concessi per meta' a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio Per gli ufficiali inferiori l'aumento di stipendio da ripartirsi ai sensi del precedente comma, sara' limitato alla differenza fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dci quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.
[2]Quando l'aumento dello stipendio spettante agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse piu' competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel detto esercizio o per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale o la quota di miglioramento di stipendio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]C. Mirabello. Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
