Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Lo stipendio degli ufficiali dei vari Corpi militari della R. marina puo' essere ridotto ai tre quinti, alla meta', e puo' essere sospeso.
[2]E' ridotto ai tre quinti:
- a)agli ufficiali in aspettativa per riduzione di Corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermita' non provenienti dal servizio;
- b)agli ufficiali in licenza straordinaria per infermita' con provenienti dal servizio;
- c)agli ufficiali ammiragli, agli ufficiali generali, ai comandanti di Corpo in disponibilita'.
[3]E' ridotto alla meta':
- a)agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;
- b)agli ufficiali condannati al confine;
- c)agli ufficiali in attesa di giudizio salvo ad avere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna.
[4]E' sospeso:
- a)agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;
- b)agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;
- C)agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;
- d)agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se no assentino.
[5]Agli ufficiali riformati o revocati, che non contino otto anni di servizio, e' accordata una gratificazione eguale ad un trimestre dello stipendio di cui erano provveduti all'atto della riforma o della revocazione.
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
