[1]Salvo il piu' favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici e' corrisposta una indennita' per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:

[2]Capo di ciascun Centro meccanografico........... L. 600 Capo reparto....................... L. 550 Operatore......................... L. 400 Perforatore........................ L. 400 Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico e' previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 5 giugno 1959

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324~art15 · fonte del testo

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