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Miscellanea
Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza
Legge 27 maggio 1959, n. 324
- Aggiornato al
- 27 maggio 1993
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto…
- Art. 2Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili…
- Art. 3Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6…
- Art. 4Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6…
- Art. 5Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel…
- Art. 6I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento…
- Art. 7Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la…
- Art. 8Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede…
- Art. 9Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al…
- Art. 10A decorrere dal 1 luglio 1959, al personale statale in attivita' di servizio, il cui…
- Art. 11Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli…
- Art. 12Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra…
- Art. 13Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto…
- Art. 14Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della…
- Art. 15Salvo il piu' favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle…
- Art. 16Gli Enti locali ed altresi', previa deliberazione dei competenti organi collegiali da…
- Art. 17Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto…
- Art. 18La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
