A decorrere dal 1 gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economici spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento. Su tali nuovi limiti e' calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui gli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-28;306~art1 · fonte del testo

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