[1]I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1958, alle seguenti misure:

[2]Arcivescovo di sede metropolitana............ L. 1.686.484 Arcivescovi, vescovi, abati, prelati.......... L. 1.592.791 Canonici, prima e seconda dignita............. L. 374.775 Canonici, altre dignita', ed uffici di teologo e penitenziere. L. 327.927 Canonici semplici..................... L. 281.080 Beneficiati minori.................... L. 187.387 Parroci.......................... L. 327.927 Vicari curati autonomi.................. L. 187.387 Economi spirituali (assegno)............... L. 117.117

Testo vigente dal 21 dicembre 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-05;1078~art1 · fonte del testo

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