A partire dal 1 gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti. A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dello iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art15 · fonte del testo

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