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Il limite di eta' previsto dall'art. 37, lettera a), del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, perche' possa spettare al genitore l'assegno alimentare di guerra, e' ridotto a 58 anni, ferma restando l'eccezione prevista nei casi di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al decreto anzidetto, sostituita dalla tabella A allegata alla legge 19 febbraio 1942-XX, n. 137.
Testo in vigore dal 20 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
