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L'assegno supplementare spettante ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927-V, n. 362, agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscano di assegni di superinvalidita', e' elevato ad annue L. 1200.
Testo in vigore dal 14 marzo 1942 al 30 maggio 1945
