Il contributo a carico del datore di lavoro e' dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed e' commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. 2 Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1981

Il D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n.537, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo e' ridotta dal 3 al 1,50 per cento."

Testo vigente dal 30 luglio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1972 al 30 luglio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n.537, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo e' ridotta dal 3 al 1,50 per cento."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art20 · fonte del testo

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