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Tra le forme di impiego in mutui, di cui ai punto 4° dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o societa' aventi partecipazione azionaria stato di maggioranza diretta o indiretta. Il punto 5° dell'articolo anzidetto e' sostituito dal seguente: "5°: in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonche' agli enti morali ed alle societa' costituite con lo scopo di costruire, senza finalita' di lucro, case popolari ed economiche, sempreche' tali enti e societa' abbiano ottenuto il contributo statale". Nei casi di sovvenzione di cui al punto 6° del predetto articolo, a favore dei dipendenti degli Enti locali, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, si applicano le agevolazioni fiscali previste dai commi primo e secondo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prescindendosi, per il personale predetto, dalle formalita' di contratto. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 ottobre 1956, n. 1224

3

La L. 19 ottobre 1956, n. 1224 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610". Si riporta di seguito il testo del suddetto art. 1: "Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti. Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato. Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalita' della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 22 novembre 1956 al 7 agosto 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1952 al 22 novembre 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 ottobre 1956, n. 1224

    La L. 19 ottobre 1956, n. 1224 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610". Si riporta di seguito il testo del suddetto art. 1: "Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti. Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato. Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalita' della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art39 · fonte del testo

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