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[1]E' autorizzata la spesa di L. 580.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in Albania, ripartita come segue:
[2]1° Costruzione ed arredamento opere edilizie L 203.000.000 2° Costruzione ed arredamento edifici ospedalieri » 42.000.000 3° Costruzione ed arredamento edifici scolastici » 20.000.000 4° Costruzioni ferroviarie » 140.000.000 13 5° Opere igieniche » 85.000.000 6° Opere marittime » 50.000.000 7° opere varie » 40.000.000 Totale L. 580.000.000
[3]La predetta somma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di L. 250.000.000 nell'esercizio 1940-41; L. 175.000.000 nell' esercizio 1941-42; L. 105.000.000 nell'esercizio 1942-43 e L. 50.000.000 nell'esercizio 1943.44. Il riparto dello stanziamento annuale fra le categorie di opere sopra indicate verra' stabilito, per l'esercizio 1940-41, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze; per gli esercizi successivi, con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. 2
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 ottobre 1940, n. 1386
1La L. 3 ottobre 1940, n. 1386, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La spesa di L. 140.000.000 per costruzioni ferroviarie in Albania, di cui al n. 4 dell'art. 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, e' aumentata di L. 140.000.000".
Il Regio D.L. 19 maggio 1941, n. 413, convertito senza modificazioni dalla L. 14 settembre 1941, n. 1114, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' aumentata di L. 20.000.000 la quota devoluta ad opere marittime della spesa di complessive L. 580.000.000 autorizzata con l'art. 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, per l'esecuzione di lavori in Albania, restando diminuita di uguale importo l'assegnazione stabilita dalla disposizione medesima per opere varie".
L. 2 ottobre 1942, n. 1414
3La L. 2 ottobre 1942, n. 1414, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La spesa di lire 280.000.000 autorizzata per costruzioni ferroviarie con le leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, art. 1, n. 4 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, art. 1, e' aumentata di lire 80.000.000 da stanziarsi per lire 40.000.000 nel corrente esercizio e per lire 40.000.000 nell'esercizio 1943-44".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
