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Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sanitari che sono stati cancellati dall'Albo in base alla lettera b) dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e che esercitino la professione in ospedali italiani all'estero, possono chiedere la reiscrizione nell'Albo dell'Ordine dal quale sono stati cancellati, onde evitare l'interruzione del rapporto previdenziale con il competente ente e la conseguente perdita dei diritti connessi alla durata del servizio prestato presso i predetti ospedali.

Testo in vigore dal 28 luglio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-07-10;736~art2 · fonte del testo

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