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Durante l'esercizio 1939-40 il Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana ha facolta' di avvalersi delle eccedenze delle entrate effettive proprie dell'Africa Orientale Italiana, complessivamente riscosse in confronto a quelle previste, per sopperire a nuove e maggiori spese ordinarie e straordinarie, apportando con suo decreto le necessarie variazioni al bilancio.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
