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[1]Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1907-908 e' istituito il capitolo n. 69-bis con la denominazione: «Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche» con lo stanziamento di L. 100.000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 19 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
