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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono approvate le maggiori assegnazioni di L.1,000,000 e L. 710,000 rispettivamente ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia o giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910, qui appresso indicati:
[7]Capitolo n. 32: «Spese di giustizia» (Spesa obbligatoria).
[8]Capitolo n. 34: «Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti» (Spesa obbligatoria).
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 10 luglio 1910.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Tedesco.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 14 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
