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[1]E' autorizzato lo stanziamento di L. 65,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 con la denominazione: «Spese per missioni straordinarie all'estero di funzionari civili e militari».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 marzo 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 3 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
