Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 50,000 al capitolo n. 120: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908 a titolo di reintegro di ugual somma prelevata a favore del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 maggio 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Carcano.
[6]Visto, guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 26 maggio 1908 al 16 dicembre 2009
