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[1]E' prorogato al 31 dicembre 1904 il termine utile assegnato dall'art. 20 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per eseguire le valutazioni ed indagini relative ai disavanzi delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 6 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
