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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 150,000 per l'adempimento del mandato affidato alla Commissione Reale istituita con decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione ed il riparto del disavanzo degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.
[2]Tale somma sara' inscritta per L. 80,000 al capitolo 117: «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in rimborso di altrettante prelevate per la suddetta spesa; e per le rimanenti L. 70,000 al capitolo 352 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio stesso: «Spese per la Commissione Reale istituita con decreto 8 aprile 1900, n. 137, in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il riparto del disavanzo degli Istituti di previdenza del personale ferroviario».
Testo in vigore dal 6 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
