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[1]Sul capitolo 11 e' autorizzata la spesa di L. 4000 per sussidi da corrispondersi ai sottufficiali riformati prima del 6° anno di servizio.
[2]Sui capitoli 20, 22, 24 e 26 e' autorizzato il pagamento delle somme di L. 109,000, 21,000, 26,800 e 7000, a titolo di sovvenzione alle masse rancio nei corpi rispettivamente bilanciati nei capitoli stessi.
[3]Sul capitolo 46 e' autorizzata la spesa di L.8000 per uno speciale soprassoldo giornaliero da corrispondersi ai militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni.
[4]Sul capitolo 49 e' autorizzata la spesa di L. 19,000 per le istituzioni private per la istruzione e l'educazione del soldato, quella di L. 30,000 per concessione di premi per gare di tiro e di sport militare per gli ufficiali ed i sottufficiali e quella di L. 14,000 per premi in danaro da darsi alla truppa per la stima delle distanze.
[5]Sul capitolo 50 autorizzato il pagamento di L. 6000 per speso varie inerenti all'istruzione degli ufficiali e di L. 1000 per spese di rappresentanza al distaccamento della scuola di cavalleria a Tor di Quinto.
Testo in vigore dal 14 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
