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[1]E' autorizzata l'assegnazione di lire 35 milioni per le spese dei campi di concentramento.
[2]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto agli occorrenti stanziamenti negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41,
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
