Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli immobili rimasti incompleti saranno ultimati dal Comune con le somme ancora spettanti al danneggiato e diverranno proprieta' del Comune stesso, che li affittera' devolvendo la rendita ad opere di beneficenza.
Testo in vigore dal 31 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
