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Il termine per la dimostrazione dei danni e per la conseguente inscrizione nella lista di cui sopra, fissato dall'art. 58 della legge 31 marzo 1904 n. 140, con richiamo al termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170, decadra' entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
