Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I fondi per la ricostruzione degl' immobili saranno erogati a favore dei danneggiati i quali si trovino inscritti nella lista compilata dalla Giunta comunale di Campomaggiore, accertata dal Commissariato suddetto, e resa esecutiva con l'affissione per 30 giorni nell'albo pretorio di Campomaggiore, e che dimostrino, con certificati dell'agente delle imposte, ovvero con atti notori raccolti dal pretore di Potenza, di non essere in grado di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione dell'immobile.
Testo in vigore dal 31 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
